Statuto

n. 2334

 



FOTO CLUB CALDOGNO - Associazione culturale

 

S T A T U T O


 

Art.1 - Denominazione, sede e durata

 

1.1 È costituita, con sede legale in Caldogno, via Zanella n° 3 - Annessi di Villa Caldogno, l’Associazione Culturale denominata FOTO CLUB CALDOGNO, di seguito denominata Associazione.

 

1.2 Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque uffici, agenzie e recapiti, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato senza procedere alla modifica del presente statuto; spetta invece ai soci in assemblea straordinaria decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato nonché istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

 

1.3 L'Associazione potrà costituire sedi secondarie in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora ciò sia ritenuto opportuno per il raggiungimento degli scopi sociali.

 

1.4 La sua durata è a tempo indeterminato.

 

Art.2 – Scopo

 

2.1 L'Associazione, che non ha scopi di lucro, confessionali o politici, persegue i seguenti scopi:

 

a) Promuovere e favorire la conoscenza, la pratica, lo sviluppo e la diffusione di attività culturali legate al mondo dell’immagine, della fotografia e dell’arte nel suo più ampio significato.

 

b) Promuovere reportage, eventi, mostre, incontri ed eventi legati a quanto sopra espresso.

 

c)  Promuovere ed incoraggiare ogni forma di attività nel campo dell’immagine, della fotografia e dell’arte nel suo più ampio significato svolgendo propaganda, organizzando e ponendo in essere tutte quelle attività che possono essere utili, proficue o vantaggiose per la diffusione della conoscenza e della pratica dell’immagine, della fotografia e dell’arte nel suo più ampio significato, in tutte le sue forme.

 

d) Promuovere ed organizzare attività a carattere culturale, periodiche riunioni tra gli associati, organizzare spettacoli e intrattenimenti musicali e teatrali, organizzare viaggi culturali, somministrare bevande e alimenti esclusivamente agli associati.

 

e) Allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti, operatori sociali ed enti.

 

f) In genere, promuovere qualsiasi iniziativa che contribuisca al raggiungimento dello scopo sociale.

 

 

2.2 L’associazione potrà ricevere contributi e sovvenzioni di ogni genere da Enti pubblici e privati, potrà svolgere attività di tipo economico e finanziario che saranno ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale. A tal fine potrà raccogliere contributi pubblicitari, organizzare ogni tipo di manifestazioni e convegni, nonché corsi, singole lezioni tecniche e pratiche o conferenze e incontri anche a pagamento rivolti a tutti coloro che vogliano avere un approccio con il mondo dell’immagine, della fotografia e dell’arte nel suo più ampio significato.

 

2.3 L’associazione nell’espletamento di tali attività può avvalersi di collaboratori, professionisti e società esterne e non necessariamente associate.

 

2.4 L’associazione potrà inoltre associarsi con altri comitati od associazioni aventi oggetto sociale analogo od affine per ottenere il raggiungimento dell’oggetto sociale

 

2.5 L'Associazione non persegue finalità di lucro; durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, proventi o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo diverse, espresse, previsioni di legge in materia.

 

2.6  L'eventuale residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell’associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l’acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all’Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

 


Art.3 - Attività


Al fine di perseguire gli scopi istituzionali l'Associazione, anche in regime di convenzione, potrà, tra l'altro:

 

3.1  Fornire informazioni e formazione, tramite sito internet, social shopper, social media e tutti i canali internet oggi disponibili, ebook e quant'altro ritenuto utile per lo scopo sopra citato;

 

3.2  Fornire servizi ritenuti utili per raggiungere lo scopo sociale tramite incontri di vario genere, serate informative/formative su specifici argomenti anche in collaborazione con altre associazioni sportive e non, enti, scuole;

 

3.3 Promuovere attività culturali, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, lezioni, cene, corsi per bambini e ragazzi e per giovani ed adulti, incontri di formazione;

 

3.4 Svolgere attività di formazione, seminari e corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, enti sportivi e non, gruppi di persone quali cittadini, professionisti, dipendenti statali e non.

 

3.5 L'associazione potrà comunque svolgere qualunque altra attività sia ritenuta utile al perseguimento delle finalità statutarie di promozione sociale.

 

3.6 L'Associazione promuove la collaborazione con le scuole e con altre realtà pubbliche, private e di volontariato presenti sul territorio e favorisce i rapporti di collaborazione tecnica e morale con altri enti ed associazioni affini, sia italiane che estere.

 

Art. 4 - Soci.


4.1 I soci dell’Associazione si distinguono in

 

a) soci fondatori         b) soci effettivi      c) soci onorari       d) soci sostenitori

 

4.2 I Soci Fondatori: Sono i soci che hanno sottoscritto “l’atto costitutivo” dell’Associazione.

 

4.3 I soci Effettivi: Sono le persone fisiche che hanno chiesto ed ottenuto l’iscrizione all’Associazione. Essi aderiscono all’Associazione, ne condividono le finalità e sono in regola con il versamento della relativa quota annuale.

I soci sono tenuti, in caso di motivata richiesta, a collaborare per la realizzazione degli scopi dell’Associazione.

I soci effettivi possono partecipare in forma propositiva alle sedute del direttivo, ma non hanno diritto di voto.

Possono far parte dell’associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che siano interessate all’attività dell’associazione stessa.

 

4.4 I soci Onorari: Sono coloro che per particolari benemerenze nei confronti dell’Associazione e dell’attività in ambito della cultura dell’arte e della letteratura, vengono ammessi su delibera del consiglio direttivo. I soci onorari godono di tutti i diritti degli iscritti, ad eccezione del diritto di voto e sono esenti dal versamento della quota ordinaria.

 

4.5 I soci Sostenitori: Sono le persone, Enti, Istituti, Società, Associazioni tecniche e scientifiche che, in sintonia con le finalità di cui all’Art. 2, abbiano giovato all’Associazione corrispondendo la relativa quota associativa o con la propria attività o con donazioni.

 


Art.5 - Ammissione dei soci

 

5.1 Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che, aderendo alle finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

 

5.2 L’ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta sottoscritta dall’interessato. Nella richiesta, egli dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell’ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.

 

5.3 Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre:

 

a) consegnare al Consiglio Direttivo dell'Associazione domanda scritta recante l'impegno ad accettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti associativi;

 

b) versare la quota associativa.

 

5.4 Il Consiglio Direttivo è chiamato a deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi soci, con facoltà di delegare tale compito al Presidente dell'Associazione, al Segretario e/o ad altri incaricati individuati in sede di delega. I nominativi dei soci ammessi dovranno comunque regolarmente pervenire al Segretario dell'Associazione per l'iscrizione nell'apposito libro.

 

5.5 Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Le quote associative versate dai soci sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

 

Art.6 - Diritti e doveri dei soci

 

6.1 Tutti i soci hanno diritto:

 

a) a partecipare a tutte le attività sociali;

 

b) all’elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.

 

6.2 Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

 

6.3 Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per qualsiasi deliberazione assembleare ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. Per i soci diversi dalle persone fisiche, il voto sarà esercitato dal legale rappresentante del socio o da suo delegato.

 

6.4 Qualora il Socio fosse impossibilitato a partecipare all’Assemblea ed alle relative decisioni per le quali sia necessario il voto a maggioranza, potrà delegare un altro Socio a rappresentarlo tramite apposita delega da consegnare al Presidente prima dell’inizio dell’Assemblea.

 

6.5 Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

 

 

Art.7 – Decadenza dei soci


7.1. I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

 

a) per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta alla Presidenza;

 

b) per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento sociale.

 

c) per mancato versamento della quota sociale.

 

7.2. Contro il provvedimento di radiazione il socio ha diritto di presentare le proprie difese scritte entro e non oltre dieci giorni dalla data in cui viene a conoscenza delle contestazioni ed ha altresì il diritto di sottoporle alla prima assemblea utile, che esprimerà il giudizio finale ed insindacabile sull'argomento.

 

7.3. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati a qualunque titolo.

 

Art.8 - Gli organi sociali

 

8.1 Gli organi dell'associazione sono:


a) l'Assemblea dei soci     b) il Consiglio Direttivo   c) il Presidente      d) il Segretario


8.2 Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

 


Art.9 - L'Assemblea

 

9.1. L'Assemblea è l’organo sovrano dell'associazione. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione ed è presieduta dal Presidente stesso. La convocazione potrà avvenire mediante:

 

a) avviso scritto da consegnare a mano o inviare con lettera semplice/fax/ e-mail/ telegramma messaggio SMS o WhatsApp agli associati, almeno 10 giorni prima del giorno stabilito per la riunione.

 

b) avviso affisso presso la sede sociale e, se possibile, negli altri luoghi in cui si svolgono le attività, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

 

c)  gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori, data, ora e luogo ove si tiene la riunione.

 

9.2 L’assemblea si riunisce in sedute Ordinarie e Straordinarie.

 

 

9.3 Assemblea Ordinaria - Competenze e Convocazione 

 

a) l’approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;

 

b) l’approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell’avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;

 

c) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;

 

d) la nomina dei membri del Consiglio Direttivo;

 

e) l’approvazione dei regolamenti interni; la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

 

f) l’assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura dei disavanzi, per la programmazione delle attività sociali dell’anno successivo.

 

g) L’assemblea ordinaria è convocata dal consiglio direttivo mediante avviso da inviare ai soci e da pubblicare nell’albo della sede dell’associazione almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza oppure tramite mail, fax, raccomandata od altro strumento di comunicazione.

 

h) L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l’intervento di più della metà dei soci aventi diritto al voto, presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto, presenti o rappresentati.

La data di questa seconda sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

 

i) L’assemblea ordinaria è valida qualunque sia l’oggetto da trattare.

 Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

 

l)  Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e     rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle relative all'elezione degli organi associativi.

 

m) Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore, salvo nell’occasione delle elezioni del direttivo.

 

 

9.4 Assemblea Straordinaria - Competenze e Convocazione  

 

a) La modifica dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione;

 

b) Lo scioglimento dell’Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio residuo.

 

c) L’assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo con le modalità dell’Assemblea Ordinaria, oppure per domanda sottoscritta da tanti soci che rappresentino non meno dei due terzi degli iscritti nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti per la convocazione dell’assemblea ordinaria.

 

d) L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita quando in prima convocazione sono presenti fisicamente o per delega più della metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

 

e) L’Assemblea Straordinaria delibera con la maggioranza della metà più uno dei voti presenti e rappresentati. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

 

 

f) I Soci riuniti in assemblea possono modificare il presente Statuto, ma non possono alterare le finalità dell’Associazione.

 

 

 

 

 

 

9.5 Verbali dell’Assemblea

 

a) Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in   un verbale che viene redatto dal segretario dell'assemblea appositamente nominato dalla stessa.

 

b) Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

 

c) Ogni socio ha diritto di consultare previa richiesta i verbali delle sedute.

 


Art.10 - II Consiglio Direttivo

 

10.1 Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea; nel corso della prima riunione il Consiglio eletto nomina, tra i propri componenti, il Presidente, il Vicepresidente il Segretario, ed il Tesoriere. La funzione di Tesoriere può essere ricoperta anche dal Presidente, Vicepresidente o Segretario.

 

10.2 Possono far parte del Consiglio Direttivo tutti gli associati maggiorenni che siano in regola con il pagamento delle quote associative al momento dell'elezione.

 

10.3 Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i propri componenti sono rieleggibili.

 

10.4 Il Consiglio Direttivo attua le finalità del presente Statuto e le deliberazioni dell'Assemblea.

 

10.5 Nel rispetto del presente Statuto sono espressamente attribuite al Consiglio Direttivo, tra le altre, le seguenti competenze:


a) convocazione dell'Assemblea;

 

b) redazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea, riferendo sull'attività svolta e su quella in programma;


c) ammissione dei nuovi Soci, salva la facoltà di delega indicata al precedente articolo 4;


d) determinazione delle quote che i Soci debbono versare annualmente;


e) designazione dei collaboratori preposti alle varie attività.

 

10.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri in carica; si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Di ogni seduta dovrà essere redatto apposito verbale firmato da chi ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa.

 

 

10.7 Nel caso vengano a mancare uno o più membri del Consiglio, il Consiglio stesso provvederà alle nuove nomine scegliendo, in ordine di preferenze ricevute e, in caso di parità, di anzianità associativa, tra i candidati non eletti all'ultima assemblea elettiva.

 

10.8 Il Consiglio decade altresì immediatamente quando, per qualunque causa, venga meno la maggioranza dei suoi componenti. In caso di decadenza del Consiglio i componenti rimasti dovranno convocare, entro venti giorni, l'Assemblea per l'elezione di un nuovo consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di ordinaria amministrazione.

 

 

Art.11- II Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere

 

11.1 Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed esercita, oltre ai poteri derivanti dallo Statuto, quelli che il Consiglio Direttivo può attribuirgli. Egli è garante del rispetto dello Statuto e del perseguimento dei fini istituzionali dell’Associazione.

Il Presidente attua le delibere del Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza della Associazione in ogni evenienza, provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e li presiede.

Il Presidente ha la responsabilità della gestione del patrimonio dell’Associazione; inoltre cura la normale amministrazione, l’apertura o chiusura di conti bancari ed i prelevamenti dei conti correnti, con facoltà di delegare il Tesoriere allo svolgimento di queste attività.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Il Presidente è eletto in seno al Consiglio Direttivo, dura in carica 4 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali; in caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un presidente fino alla successiva assemblea ordinaria.

 

11.2 II Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo temporaneo impedimento. Di fronte agli associati, ai terzi ed ai pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza del Presidente. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente provvederà a convocare il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

 

11.3 Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni ed attende alla corrispondenza.

 

11.4 Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione, s’incarica della tenuta dei libri contabili e predispone il rendiconto del bilancio consuntivo e il bilancio preventivo.

 

 

 

Art.12 – L'anno sociale

 

12.1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

 

 

 

 

 

Art.13 – Patrimonio sociale e mezzi finanziari

 

13.1 L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

 

a) quote e contributi degli associati,

b) eredità, donazioni e legati;

c)  contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali corsi formativi, mostre, feste, eventi conviviali e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione

sociale.

l) i versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

 

 

Art.14 - Rendiconto economico finanziario

 

14.1 Il rendiconto economico e finanziario, predisposto dal Consiglio Direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato previa richiesta scritta.

 

14.2 Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati.

 

14.3 L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi. Dopo l’approvazione il rendiconto resta agli atti dell’Associazione.

 

 

Art. 15 - Scioglimento

 

15.1 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria.

 

15.2 L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

 

15.3 Il patrimonio residuo dovrà comunque essere devoluto a fini benefici ad una associazione locale.

 

Art. 16 – Disposizioni finali

 

16.1 Si stabilisce che l’Associazione si può affiliare ad uno o più Enti riconosciuti dal Ministero dell’Interno e ne riconosce e si conforma ai loro Statuti, Norme e Regolamenti.

 

16.2 Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i Soci si impegnano a non ricorrere ad altra autorità oltre all’Assemblea dei Soci, compresa quella giudiziaria

 

16.3 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme e le leggi vigenti che regolano le Associazioni di promozione sociale nonché le norme del Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

 

Caldogno, 03 Gennaio 2022

 

 

Letto approvato e sottoscritto

 

Il Presidente          Il Vicepresidente              Il Segretario                   Il Cassiere 


Cattelan Barbara     Casanova Tiziano              Ponzio Giampaolo              Casanova Tiziano

 

 

I Soci fondatori


Balasso Antonio     Vigolo Fabio          Guerrato Loris